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Per gli adempimenti previsti nei precedenti articoli e' autorizzata una prima spesa di lire 17 miliardi, comprese in essa le somme gia' erogate dal Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. Detta spesa sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'ammontare di lire 6 miliardi nell'esercizio finanziario 1953-54, e per l'ammontare di lire 11 miliardi nell'esercizio finanziario 1954-55. Le somme eventualmente non impegnate in uno dei detti esercizi saranno utilizzate in quelli successivi. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate dai precedenti articoli. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 febbraio 1955, n.43
1La L. 12 febbraio 1955, n.43 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A modifica dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e dell'art. 1 della legge 26 aprile 1954, n. 148, lo stanziamento ivi previsto per l'esercizio 1954-55 sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici viene ridotto di un miliardo."
Testo in vigore dal 18 marzo 1955 al 22 dicembre 2008
