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Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni, e' autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire tremila milioni per l'esercizio 1973. Il termine del 31 dicembre 1983, previsto dall'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' prorogato al 31 dicembre 1988.

Testo in vigore dal 13 novembre 1973 al 25 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1973-10-16;676~art5 · fonte su Normattiva