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La domanda per ottenere i benefici di cui ai precedenti articoli e' presentata dal personale interessato o, in caso di morte, dagli aventi diritto al Ministero della difesa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il parere di una commissione da lui nominata e composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, dai direttori generali degli impiegati civili, degli operai e delle pensioni, da due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da tre rappresentanti dei lavoratori, scelti, dal Ministro fra quelli che fanno parte del consiglio di amministrazione degli impiegati e degli operai del Ministero della difesa. La commissione procede all'accertamento dei requisiti previsti per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli, sulla base degli atti e di ogni altro elemento da essa acquisito.

Testo in vigore dal 4 maggio 1971 al 13 gennaio 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-03-31;214~art6 · fonte su Normattiva