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La domanda per ottenere i benefici di cui ai precedenti articoli e' presentata dal personale interessato o, in caso di morte, dagli aventi diritto al Ministero della difesa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il parere di una commissione da lui nominata e composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, dai direttori generali degli impiegati civili, degli operai e delle pensioni, da due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da tre rappresentanti dei lavoratori, scelti, dal Ministro fra quelli che fanno parte del consiglio di amministrazione degli impiegati e degli operai del Ministero della difesa. La commissione procede all'accertamento dei requisiti previsti per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli, sulla base degli atti e di ogni altro elemento da essa acquisito. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 dicembre 1979, n. 648
1La L. 19 dicembre 1979, n. 648 ha disposto (con l'articolo unico) che i termini previsti dal presente articolo sono prorogati per 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1980 al 9 ottobre 2010
