Art. 16 — Esoneri a favore di alunni di famiglia numerosa
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E' concesso l'esonero dalle tasse di cui alle annesse tabelle e dall'imposta di bollo, ai giovani appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica, che abbiano a carico non meno di sette figli. E' concesso il semi-esonero quando i figli a carico siano non meno di cinque. E' condizione per l'esonero il voto in condotta non inferiore ad otto decimi. I figli caduti in guerra o per la lotta di liberazione si considerano viventi e a carico. Il beneficio di cui al presente articolo e' sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermita'.
Testo in vigore dal 17 agosto 1954 al 29 luglio 1961
