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Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, elevato a lire 5.350.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e' ulteriormente aumentato a lire 5.550.000.000. Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge citato al comma precedente, aumentato a lire 2 miliardi giusta l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e' elevato a lire 2.024.000.000.

Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 3 settembre 1959

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-04-09;279~art16 · fonte del testo