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Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, elevato a lire 5.350.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e' ulteriormente aumentato a lire 5.550.000.000.234 Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge citato al comma precedente, aumentato a lire 2 miliardi giusta l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e' elevato a lire 2.024.000.000.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 luglio 1959, n.622
2La L. 24 luglio 1959, n.622 ha disposto (con l'art. 58 comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 16 della legge 9 aprile 1955, n. 279, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da lire 5.550.000.000 a lire 6.050.000.000."
L. 24 luglio 1959, n.622, come modificata dalla L. 28 gennaio 1960, n.31
3La L. 24 luglio 1959, n.622, come modificata dalla L. 28 gennaio 1960, n.31 ha disposto (con l'art. 7 comma 1) che "" Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', e' elevato da lire 6.050.000.000 a lire 6.550.000.000."
La L. 24 luglio 1959, n. 622 come modificata dalla L. L. 28 gennaio 1960, n.31 a sua volta modificata dalla L. 2 marzo 1963, n.265 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 35 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a lavoro delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', e' elevato da lire 6 miliardi 550 milioni a lire 10.300.000.000."
Testo in vigore dal 9 aprile 1963 al 22 dicembre 2008
