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Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, elevato a lire 5.350.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e' ulteriormente aumentato a lire 5.550.000.000.234 Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge citato al comma precedente, aumentato a lire 2 miliardi giusta l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e' elevato a lire 2.024.000.000.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 luglio 1959, n.622

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La L. 24 luglio 1959, n.622 ha disposto (con l'art. 58 comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 16 della legge 9 aprile 1955, n. 279, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da lire 5.550.000.000 a lire 6.050.000.000."

L. 24 luglio 1959, n.622, come modificata dalla L. 28 gennaio 1960, n.31

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La L. 24 luglio 1959, n.622, come modificata dalla L. 28 gennaio 1960, n.31 ha disposto (con l'art. 7 comma 1) che "" Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', e' elevato da lire 6.050.000.000 a lire 6.550.000.000."

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La L. 24 luglio 1959, n. 622 come modificata dalla L. L. 28 gennaio 1960, n.31 a sua volta modificata dalla L. 2 marzo 1963, n.265 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 35 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a lavoro delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', e' elevato da lire 6 miliardi 550 milioni a lire 10.300.000.000."

Testo in vigore dal 9 aprile 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1960 al 9 aprile 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 24 luglio 1959, n. 622 come modificata dalla L. L. 28 gennaio 1960, n.31 a sua volta modificata dalla L. 2 marzo 1963, n.265 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 35 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a lavoro delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', e' elevato da lire 6 miliardi 550 milioni a lire 10.300.000.000."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-04-09;279~art16 · fonte del testo