Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per i privati, proprietari di piu' di un alloggio adibito ad abitazione, il contributo, sempre entro il limite massimo di cui al precedente articolo, viene corrisposto per un solo alloggio. Per il ripristino dei rimanenti alloggi o dei vani di un alloggio eccedenti il numero di quelli ammessi a contributo, i proprietari possono fruire dei mutui previsti al successivo articolo. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma del precedente articolo il proprietario del cespite ricostruito, entro tre mesi dall'ultimazione delle opere, provvedera', su ordinanza del Comune, alla demolizione di quello danneggiato ed allo sgombero dei materiali. In caso di inadempienza, provvedera' d'ufficio e a carico del proprietario il Comune che si rivarra' della spesa con il ricavo di detti materiali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-04-09;279~art3 · fonte del testo