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Per i privati, proprietari di piu' di un alloggio adibito ad abitazione, il contributo, sempre entro il limite massimo di cui al precedente articolo, viene corrisposto per un solo alloggio. Per il ripristino dei rimanenti alloggi o dei vani di un alloggio eccedenti il numero di quelli ammessi a contributo, i proprietari possono fruire dei mutui previsti al successivo articolo. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma del precedente articolo il proprietario del cespite ricostruito, entro tre mesi dall'ultimazione delle opere, provvedera', su ordinanza del Comune, alla demolizione di quello danneggiato ed allo sgombero dei materiali. In caso di inadempienza, provvedera' d'ufficio e a carico del proprietario il Comune che si rivarra' della spesa con il ricavo di detti materiali.
Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008
