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Per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani danneggiati o distrutti dall'alluvione, gli Istituti esercenti il credito fondiario possono concedere mutui in cartelle il cui netto ricavo copra la meta' della spesa riconosciuta, ammissibile nel caso di fabbricati non fruenti di contributo statale, o la meta' della spesa che rimane a carico del danneggiato, nell'ipotesi di fabbricato ammesso a contributo. Tali mutui sono ammortizzabili in un periodo non superiore ai venticinque anni, e ad un tasso non eccedente il 7 per cento, comprensivo di provvigione e spese accessorie. L'altra meta' della spesa sara' mutuata, per il tramite degli Istituti medesimi, dal Tesoro dello Stato, attingendo all'apposito fondo di un miliardo di lire, di cui all'art. 17 della presente legge. Le condizioni e modalita' relative a questi ultimi mutui, anche per le iscrizioni ipotecarie e per il rimborso, saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con gli Istituti di credito suddetti. Le convenzioni saranno approvate con decreti del Ministro per il tesoro. L'ipoteca, che gli Istituti mutuanti hanno diritto di iscrivere a garanzia dei mutui da essi concessi anche per conto del Tesoro, ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra preesistente sull'immobile danneggiato o distrutto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli altri fabbricati urbani che non godono delle provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008
