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I pubblici ufficiali, abilitati a levare protesti cambiari ed i procuratori del registro debbono, ai sensi dell'art. 13 del testo allegato al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, far pervenire al presidente del tribunale, in duplice esemplare, e non oltre il giorno 7 ed il giorno 22 di ogni mese, rispettivamente l'elenco dei protesti per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento.

Testo in vigore dal 22 marzo 1955 al 18 novembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-02-12;77~art2 · fonte del testo