I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonche' l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto e' levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. 3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 112/1999
Questione infondata
2 aprile 1999
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 3 l. 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), nella parte in cui si prevede la pubblicazione dei protesti legittimamente levati di assegni bancari, anche se relativi ad ipotesi in cui fosse legittimo il rifiuto del pagamento da parte del soggetto protestato, in quanto questione analoga è già stata dichiarata non fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., con la sent. n. 151/1994 e non vengono addotti argomenti sostanzialmente nuovi che possano indurre ad una modifica di orientamento; ed in quanto, con riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., l'ordinamento prevede diversi strumenti giurisdizionali per evitare la lesione del diritto all'onore e all'identità personale e morale. - S. n. 151/94.
La permanenza, nonostante l'entrata in vigore della nuova disciplina sugli assegni bancari (l. 15/12/1990 n. 386), di un diverso regime sanzionatorio per il mancato pagamento della cambiale e per l'emissione di assegno bancario scoperto, e la diversa funzione tipica dei due titoli di credito, costituendo l'assegno bancario un mezzo di pagamento e la cambiale, uno strumento di credito, giustificano la censurata disciplina differenziata quanto alla facoltà, riconosciuta solo al traente di una cambiale e non anche al traente di un assegno bancario, di adire il Presidente del Tribunale per ottenere la cancellazione dal bollettino dei protesti in caso di pagamento del titolo entro 5 giorni dalla sua presentazione; ne' è ravvisabile una violazione del diritto di difesa non essendo configurabile una tutela processuale quando non è riconosciuta, come nel caso, alcuna situazione sostanziale di diritto o interesse (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, della l. 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della l. 12 giugno 1973, n. 349). - Su identica questione, sollevata però prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, v. s. n. 317/1990.
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Non è irragionevole che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, non abbia previsto, per il traente di assegno bancario protestato, la possibilità - riconosciuta invece al debitore cambiario - di ottenere la cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti: le differenze tra i due titoli di credito relativamente alla rispettiva funzione tipica - di mezzo di pagamento per l'assegno bancario e di strumento di credito per la cambiale - al significato da assegnare all'indicazione della data, al regime sanzionatorio, considerato nella sua globalità, rendono infatti non comparabili le posizioni dei soggetti in questione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, rectius: dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349).
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La previsione di un termine perentorio, sia per l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore protestato sia per la presentazione dell'istanza di cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti cambiari, non e` affatto irragionevole, ma costituisce un presupposto essenziale per un corretto espletamento della procedura di pubblicazione dei protesti e della relativa cancellazione. La possibilita`, riconosciuta sia ai pubblici ufficiali, che abbiano levato il protesto, e sia alle aziende di credito, di chiedere la cancellazione dall'elenco del nome del debitore protestato - prescindendo dal rispetto del termine di cinque giorni e dall'avvenuto pagamento del titolo protestato - e` finalizzata a rimuovere eventuali errori del pubblico ufficiale o dell'azienda di credito e, comunque, ad evitare che un protesto illegittimo venga pubblicato con evidente danno del debitore protestato. Non sussiste, pertanto, la lamentata disparita` di trattamento tra i debitori protestati, in relazione alla possibilita` di rispettare, o non, i termini, essendo diverse le situazioni disciplinate, caratterizzate, l'una, dall'interesse del debitore protestato e, l'altra, dall'interesse dell'ordinamento alla legalita` e alla certezza dell'atto di protesto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, comma quarto -recte: comma terzo - della legge 12 febbraio 1955 n. 77, aggiunto dalla legge 12 febbraio 1973 n. 349, in riferimento all'art. 3 Cost.).
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Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 1995 al 26 dicembre 2000. 313 parole tolte, 184 parole aggiunte.
tolto: Uno degli esemplari dell'elenco riguardante iaggiunto: I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancaritolto: , nonche' dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento, con l'attestazione di conformita' all'altro esemplare appostavi dal cancelliere, e' trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio. Il secondo esemplare e' raccolto in fascicoli dalla Cancelleria del tribunale, e la sua visione e' consentita a chiunque ne faccia richiesta. Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di 60 giorni dalla levata del protesto puo' chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formate istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento. Analoga richiesta puo' essere presentata, purche' in tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto. Il presidente del tribunale, accertata la regolarita' dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimita' o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco. Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco e' depositato ogni 15 giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio. Chiunque pubblica notizie relative all'elenco previsto dal comma precedente e' punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione piu' grave. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo e' dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa allalegge 17 febbraio 1958aggiunto: nonche' l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto e' levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n.tolto: 59, modificata dalla legge 14 marzo 1968aggiunto: 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n.tolto: 157.aggiunto: 480. 3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.