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I pubblici ufficiali, abilitati a levare protesti cambiari ed i procuratori del registro debbono, ai sensi dell'art. 13 del testo allegato al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, far pervenire al presidente del tribunale, in duplice esemplare, e non oltre il giorno 7 ed il giorno 22 di ogni mese, rispettivamente l'elenco dei protesti per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
- Il D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1995, n. 480, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77". - Il regolamento di cui all'art. 3-bis, comma 3 del D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1995, n. 480, e' stato emanato con Decreto 9 agosto 2000, n. 316, pubblicato in G.U. 02/11/2000, n. 256.
Testo in vigore dal 18 novembre 1995 al 26 dicembre 2000
