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Qualora successivamente alla Liquidazione del trattamento di cui al precedente articolo risulti che il dipendente da una pubblica amministrazione sia vivente ed in possesso dei requisiti prescritti per la permanenza in servizio, egli e' riammesso in servizio con la ricostruzione della carriera sino alla data della riammissione, osservati i criteri dell'art. 6, commi secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, ai fini giuridici ed economici, salvo conguaglio con il trattamento predetto. Se risulti invece che il dipendente si trovi in una delle condizioni previste per il collocamento a riposo, e' collocato in tale posizione con decorrenza dalla data in cui si e' verificata la condizione, con la ricostruzione della carriera sino a tale data, salvo il conguaglio di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 10 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
