Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 149 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I dipendenti da imprese private dichiarati irreperibili, i quali successivamente alla entrata in vigore della presente legge risultino viventi ed idonei al lavoro, hanno diritto alla riassunzione alle dipendenze della impresa dalla quale dipendevano al momento della dichiarazione di irreperibilita', sempre che il rapporto non fosse stagionale. Quando il contratto sia a termine, la sua decorrenza e' sospesa. Quando il contratto sia a tempo indeterminato, l'impiegato riassunto non puo' essere licenziato prima che sia decorso un anno dalla riassunzione. Per ottenere la riassunzione il dipendente deve, a pena di decadenza, porsi a disposizione del datore di lavoro entro trenta giorni dalla data del rimpatrio. In mancanza, oppure quando il cittadino dichiarato irreperibile sia rimasto spontaneamente in territorio estero, resta ferma la cessazione del rapporto d'impiego ai sensi dell'art. 1. Gli effetti economici della riassunzione decorrono dalla data nella quale il dipendente si pone a disposizione del datore di lavoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-01;1140~art3 · fonte del testo