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Presso i Tribunali militari territoriali, nel giudizio a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il meno elevato in grado dei giudici militari e' sostituito da un giudice pari grado di detto Corpo, scelto dal presidente del Tribunale competente, tra quelli all'uopo designati ogni biennio per ciascun Tribunale militare dal Ministero dell'interno. Se fra gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza designati per il Tribunale militare competente non ve ne' alcuno del grado richiesto dalla legge, si provvede mediante estrazione a sorte fra gli ufficiali del Corpo, aventi il grado prescritto, designati per le altre circoscrizioni territoriali dei Tribunali militari. L'estrazione preveduta dal comma precedente e' fatta dal presidente del Tribunale militare competente, alla presenza del Procuratore militare della Repubblica.

Testo in vigore dal 26 luglio 1951 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;570~art1 · fonte del testo