[1]A decorrere dal 1 luglio 1951 l'assegno suppletivo di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e' aumentato di lire 1400 per i sergenti e gradi corrispondenti e per gli appuntati, carabinieri, carabinieri ausiliari e pari grado degli altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate e di lire 1200 per tutti gli altri sottufficiali. A decorrere dalla data predetta, e' istituito a favore dei sottoindicati personali di ruolo un assegno integratore nelle misure mensili lorde a fianco di ciascuno indicate:

[2]personale civile e militare di grado 11° dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e personale di grado 9° delle Ferrovie dello Stato che fruisca della indennita' di funzione................... L. 1.050 personale di grado 120 di gruppo B............. L. 1.250 L'assegno integratore di cui al precedente comma spetta anche al personale insegnante di ruolo e non di ruolo, compreso nei gruppi e gradi sopra indicati.

Testo vigente dal 16 marzo 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-03-02;19~art2 · fonte del testo