A decorrere dal 1 aprile 1952 la carriera del personale di cui all'art 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, si svolge dal grado 12° al grado 8°. Ferma restando la permanenza nei gradi 12°, 11° e 10° prevista dall'art. 3 del suddetto decreto legislativo, la promozione al grado 8° ha luogo dopo 13 anni di permanenza al grado 9°. Il personale di cui all'art. 1 del suddetto decreto legislativo che, in servizio al 1 aprile 1952, abbia alla stessa data compiuto 13 anni di permanenza nel grado 9°, e' inquadrato nel grado 8° con lo stipendio iniziale, qualunque sia l'eventuale maggiore permanenza raggiunta nel grado 9° medesimo, decorrendo dall'anzidetta data del 1 aprile 1952 i periodi di servizio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'attribuzione degli aumenti di stipendio previsti per il grado 8°. Il personale di cui all'art. 1 del suddetto decreto legislativo, che al 1 aprile 1952 abbia una permanenza nel grado 9° inferiore agli anni 13, consegue la promozione ai grado 8° dalla data in cui, a norma del primo comma, raggiunga i 13 anni di permanenza nel grado 9°.

Testo vigente dal 27 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-23;526~art2 · fonte del testo