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L'indennita' di contingenza, prevista dal decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, di cui all'art. 1, e dalla tabella allegata al decreto stesso, per i portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e per i lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, e' aumentata, a decorrere dal 1 luglio 1951, nella misura del 40 per cento, computata sull'ammontare risultante dall'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1951 al 26 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1951-11-20;1323~art2 · fonte del testo