Il testo degli articoli 103 e 104 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 103 (Litisconsorzio facoltativo). - Piu' parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni. "Il giudice puo' disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi e' istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piu' gravoso il processo, e puo' rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza". "Art. 104 (Pluralita' di domande contro la stessa parte).- Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande anche non altrimenti connesse, purche' sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma. "E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente".

Testo vigente dal 16 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art5 · fonte del testo