ARTICOLO VII ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO - Questo Accordo sara' soggetto ad approvazione in conformita' con le procedure costituzionali di ciascuna Parte, la cui approvazione sara' notificata da ogni Parte a ciascuna delle altre Parti. Per effetto di questa notifica effettuata da tutte le Parti, l'Accordo entrera' in vigore simultaneamente all'entrata in vigore del Trattato e rimarra' in vigore per un periodo di tredici anni. - Fatto a Bruxelles, l'undici dicembre 1987, in un solo originale che sara' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne trasmettera' una copia debitamente autenticata a ciascuno degli altri Governi firmatari. In testimonianza di quanto sopra i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Per il Governo del Regno del Belgio: Per il Governo della Repubblica Federale di Germania: Per il Governo della Repubblica Italiana: Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi: Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord: Per il Governo degli Stati Uniti d'America:

Testo vigente dal 30 maggio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-20;174~accordo-artvii · fonte su Normattiva