Ove sia stato iniziato un procedimento tra le due Parti, ogni altra Parte i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle misure considerate, o che, nella sua qualita' di Stato rivierasco abbia adottato delle misure analoghe, puo' partecipare al procedimento di arbitrato avvertendo per iscritto le Parti che hanno promosso detto procedimento, a meno che una di esse non vi si opponga.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~allegato-art16 · fonte su Normattiva