1. Ogni controversia fra due o piu' Partecipanti o fra uno o piu' Partecipanti e l'Organizzazione concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo e che non possa essere regolata in via amichevole, viene sottoposta, su richiesta di una delle parti in lite, ad un arbitro unico che viene nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non puo' essere cittadino di uno Stato parte in lite, ne' avere la propria residenza permanente in tale Stato. 2. Le parti dell'accordo che non sono parti in lite hanno il diritto di partecipare al procedimento e la decisione dell'arbitro e' opponibile a tutti i Partecipanti e all'Organizzazione, abbiano preso o meno parte al procedimento.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~art11 · fonte su Normattiva