1. La sentenza del tribunale sara' motivata. Essa sara' definitiva e inappellabile. Le Parti dovranno uniformarvisi senza indugio. 2. Ogni controversia che potrebbe sorgere fra le Parti circa l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza puo' essere sottoposta dalla Parte piu' diligente al giudizio del tribunale che l'ha pronunziata o, ove quest'ultimo non possa essere investito, verra' sottoposto al giudizio di un altro tribunale costituito a tale scopo allo stesso modo del primo.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~allegato-art19 · fonte su Normattiva