1. Le seguenti decisioni dell'Assemblea esigono una maggioranza dei tre quarti:
- a)l'aumento dell'ammontare massimo dell'indennizzo a carico del Fondo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 dello articolo 4;
- b)ogni decisione presa in conformita' delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 5, relativa alla sostituzione degli strumenti di cui al paragrafo in questione;
- c)l'attribuzione al Comitato esecutivo delle funzioni previste al paragrafo 5 dell'articolo 18. 2. Le seguenti decisioni dell'Assemblea esigono una maggioranza dei due terzi:
- a)ogni decisione, adottata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 13, di rinunziare ad un'azione in giudizio contro un contribuente;
- b)la nomina dell'Amministratore conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 18;
- c)la creazione di organi sussidiari conformemente al paragrafo 9 dell'articolo 18.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
