1. Le seguenti decisioni dell'Assemblea esigono una maggioranza dei tre quarti:

  • a)l'aumento dell'ammontare massimo dell'indennizzo a carico del Fondo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 dello articolo 4;
  • b)ogni decisione presa in conformita' delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 5, relativa alla sostituzione degli strumenti di cui al paragrafo in questione;
  • c)l'attribuzione al Comitato esecutivo delle funzioni previste al paragrafo 5 dell'articolo 18. 2. Le seguenti decisioni dell'Assemblea esigono una maggioranza dei due terzi:
  • a)ogni decisione, adottata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 13, di rinunziare ad un'azione in giudizio contro un contribuente;
  • b)la nomina dell'Amministratore conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 18;
  • c)la creazione di organi sussidiari conformemente al paragrafo 9 dell'articolo 18.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~art33 · fonte su Normattiva