1. L'ammontare di ogni contributo arretrato di cui all'articolo 12 viene accresciuto di un interesse il cui tasso e' fissato dall'Assemblea per ogni anno solare, restando inteso che, a seconda delle circostanze, possono essere fissati tassi diversi. 2. Ogni Stato contraente vigila a dare le disposizioni necessarie perche' venga soddisfatto l'obbligo di contribuire al Fondo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione per gli idrocarburi ricevuti sul suo territorio; esso adotta tutte le misure legislative del caso, ivi comprese le sanzioni che ritiene necessarie, perche' tale obbligo sia efficacemente soddisfatto, con la riserva che tali misure non interessino che le persone che sono tenute a contribuire al Fondo. 3. Se una persona che e' tenuta, in base alle disposizioni degli articoli 10 e 11, a versare dei contributi, non adempie i propri obblighi per quanto attiene alla totalita' o ad una parte di tale contributo ed il ritardo nel pagamento supera i tre mesi, l'Amministratore adottera', a nome del Fondo, tutte le misure del caso nei confronti di tale persona allo scopo di ottenere il ricupero delle somme dovute. Tuttavia, se il contribuente inadempiente e' palesemente insolvibile o se le circostanze lo giustificano, l'Assemblea puo', su raccomandazione dell'Amministratore, decidere di rinunciare ad ogni azione contro il contribuente.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~art13 · fonte su Normattiva