[1]Articolo V
[2]1. Il proprietario di una nave ha, ai sensi della presente Convenzione, il diritto di limitare la propria responsabilita', per ogni incidente, ad un ammontare totale di 2.000 franchi per tonnellata di stazza della nave. Tuttavia questo ammontare totale non puo' in alcun caso superare i 210 milioni di franchi. 2. Se l'incidente e' causato da colpa personale del proprietario, quest'ultimo non ha il diritto di valersi della limitazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Per potersi avvalere della limitazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo, il proprietario deve costituire un fondo per la somma totale che rappresenta il limite della sua responsabilita' presso il tribunale od ogni altra autorita' competente di uno qualsiasi degli Stati contraenti ove sia stata promossa un'azione in base all'articolo IX. Tale fondo puo' essere costituito sia mediante il deposito della somma che non la presentazione di una garanzia bancaria o di ogni altra garanzia accettabile, ammessa dalla legge dello Stato contraente sul territorio del quale il fondo e' costituito e ritenuta soddisfacente dal tribunale o da ogni altra autorita' competente. 4. La distribuzione del fondo tra i creditori si effettua proporzionalmente all'ammontare dei crediti ammessi. 5. Se, prima della distribuzione del fondo, il proprietario, un suo agente o mandatario, od ogni altra persona che gli fornisca l'assicurazione o altra garanzia finanziaria ha, in seguito all'incidente, versato un indennizzo per il danno da inquinamento, tale persona subentra, per l'ammontare pagato, nei diritti che la persona indennizzata avrebbe avuto ai sensi della presente Convenzione. 6. Il diritto di surrogazione previsto al paragrafo 5 del presente articolo puo' essere esercitato da una persona diversa da quelle menzionate in detto paragrafo per quanto riguarda ogni somma che tale persona abbia versato per riparare il danno causato dall'inquinamento, purche' tale surrogazione sia autorizzata dalla legislazione nazionale applicabile. 7. Allorche' il proprietario od ogni altra persona provi che potrebbe essere costretto a pagare in data successiva in tutto o in parte una somma per la quale avrebbe goduto di una surrogazione in base ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo se l'indennita' fosse stata versata prima della distribuzione del fondo, il tribunale od altra autorita' competente dello Stato ove il fondo e' costituito puo' ordinare che venga riservata provvisoriamente una somma sufficiente per permettere all'interessato di fare valere ulteriormente i propri diritti sul fondo. 8. Se ragionevoli, le spese incorse ed i sacrifici consentiti volontariamente dal proprietario al fine di evitare o di ridurre l'inquinamento gli conferiscono dei diritti equivalenti a quelli degli altri creditori sul fondo. 9. Il franco, di cui al presente articolo, e' un'unita' costituita da sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. L'ammontare di cui al paragrafo 1 del presente articolo sara' convertito nella moneta nazionale dello Stato nel quale deve essere costituito il fondo; la conversione verra' effettuata in base al valore ufficiale di tale moneta rispetto all'unita' definita precedentemente alla data della costituzione del fondo. 10. Ai fini del presente articolo per stazza della nave si intende la stazza netta, aumentata del volume che, a motivo dello spazio occupato dall'apparato motore, e' stato dedotto dalla stazza lorda per determinare la stazza netta. Ove si tratti di una nave che non puo' essere stazzata conformemente alle norme usuali di stazzatura, la stazza e' ritenuta uguale al 40 per cento del peso, espresso in tonnellate di 2.240 libbre, degli idrocarburi che la nave e' in grado di trasportare. 11. L'assicuratore od ogni altra persona che presti la garanzia finanziaria puo' costituire un fondo in conformita' del presente articolo, alle stesse condizioni e con gli stessi effetti che se il fondo fosse stato costituito dal proprietario. Un tale fondo puo' essere costituito anche in caso di colpa personale del proprietario, ma la costituzione in tal caso non pregiudica i diritti delle vittime nei confronti del proprietario della nave.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
