[1]Articolo IV

[2]Ove siano avvenuti fughe o scarichi di idrocarburi da due o piu' navi e ne risulti un danno da inquinamento, i proprietari di tutte le navi interessate sono, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo III, responsabili in solido per la totalita' del danno che non puo' essere ragionevolmente ripartito.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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