[1]Articolo XI
[2]1. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da guerra ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da esso e adibite, nel periodo considerato, esclusivamente ad un servizio di Stato non commerciale. 2. Per quanto concerne le navi che appartengono ad uno Stato contraente e che sono utilizzate per scopi commerciali, ogni Stato puo' essere perseguito dinanzi agli organi giurisdizionali di cui all'articolo IX e deve rinunciare a tutti i mezzi di difesa di cui si potrebbe valere nella sua qualita' di Stato sovrano.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
