[1]Articolo XII

[2]La presente Convenzione prevale su tutte le convenzioni internazionali che, alla data in cui essa e' aperta alla firma, siano in vigore o aperte alla firma, alla ratifica o all'adesione, solo nella misura in cui tali convenzioni dovessero essere in contrasto con essa; tuttavia la presente disposizione non pregiudica gli obblighi degli Stati contraenti nei confronti di Stati non contraenti derivanti da tali convenzioni.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~artxii · fonte su Normattiva