(1) I cittadini dei due Stati contraenti, che si trovano nel territorio di uno dei due Stati, hanno diritto alle prestazioni delle assicurazioni sociali secondo le disposizioni di ciascuno Stato, con riguardo alla presente Convenzione, ivi compresi i supplementi a carico dei fondi pubblici, senza alcuna limitazione, a meno che, di comune accordo, non sia diversamente stabilito. (2) Le prestazioni delle assicurazioni sociali di uno dei due Stati contraenti, ivi compresi i supplementi a carico di fondi pubblici, sono concesse ai cittadini dell'altro Stato che si trovano nel territorio di un terzo Stato alle stesse condizioni e nella stessa misura che se si trattasse di propri cittadini che si trovano nel terzo Stato. (3) Alle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non costituiscono ostacolo le disposizioni interne relative all'esclusione di diritti o alla sospensione o alla soppressione di prestazioni a causa di dimora o di soggiorno all'estero. (4) Nell'applicazione delle disposizioni di uno dei due Stati contraenti relative alla tacitazione di diritti, la residenza o il soggiorno nel territorio dell'altro Stato per i cittadini italiani e tedeschi non sono considerati come residenza o soggiorno all'estero.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 199/1985

    Questione inammissibile
    3 luglio 1985

    dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di assicurazioni sociali, resa esecutiva con legge 17 luglio 1954, n. 823, sollevata dal Pretore di Avellino, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, con ordinanza in data 20 gennaio 1980…

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 2 Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; c) Accordo aggiuntivo della Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953 · Art. 3 Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; c) Accordo aggiuntivo della Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823~art3 · fonte del testo