(1) Gli enti assicuratori dei due Stati contraenti, che conducono un'inchiesta circa un infortunio sul lavoro o una malattia professionale di un cittadino dell'altro Stato contraente, comunicano la conclusione dell'inchiesta alle competenti autorita' diplomatiche o consolari di questo Stato. (2) La competente autorita' diplomatica o consolare puo' prendere visione degli atti d'inchiesta e di quelli successivi allo stesso modo degli interessati.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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