[1]Paragrafo 1. L'Ente competente di uno dei due Stati che ha compiuto l'inchiesta riguardante l'infortunio di un cittadino dell'altro Stato deve darne immediata comunicazione alle competenti Autorita' diplomatiche o consolari dell'altro Stato.
[2]Paragrafo 2. L'Autorita' diplomatica o consolare puo' prendere visione degli atti dell'inchiesta e di quelli successivi allo stesso modo degli interessati.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
