[1]Paragrafo 1. L'Ente competente di uno dei due Stati che ha compiuto l'inchiesta riguardante l'infortunio di un cittadino dell'altro Stato deve darne immediata comunicazione alle competenti Autorita' diplomatiche o consolari dell'altro Stato.

[2]Paragrafo 2. L'Autorita' diplomatica o consolare puo' prendere visione degli atti dell'inchiesta e di quelli successivi allo stesso modo degli interessati.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art16 · fonte del testo