Se un'impresa, avente sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, compie nel territorio dell'altro Stato lavori per i quali e' obbligatoria in questo territorio l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non puo' essere tenuta per tale assicurazione a corrispondere contributi piu' elevati, per il fatto che l'azienda non abbia, la propria sede nel territorio dello Stato contraente in cui i lavori sono compiuti.
Testo vigente dal 10 settembre 1954
