Se un'impresa, avente sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, compie nel territorio dell'altro Stato lavori per i quali e' obbligatoria in questo territorio l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non puo' essere tenuta per tale assicurazione a corrispondere contributi piu' elevati, per il fatto che l'azienda non abbia, la propria sede nel territorio dello Stato contraente in cui i lavori sono compiuti.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823~art16 · fonte del testo