I cittadini italiani e tedeschi che si recano dal territorio di uno dei due Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato beneficiano, unitamente ai loro familiari aventi diritto, delle prestazioni assicurative per i casi di malattia, di tubercolosi, di maternita' e di morte (indennita' funerarie) di quest'altro Stato a condizione che:

  • 1)abbiano esplicato, nello Stato in cui si sono recati, una attivita' soggetta all'assicurazione obbligatoria secondo la legislazione di questo Stato ovvero si siano iscritti nello stesso Stato ad una forma di assicurazione volontaria;
  • 2)raggiungano le condizioni richieste, per beneficiare delle prestazioni, dalla legislazione dello Stato in cui si sono recati; a tale scopo dovranno essere cumulati i Periodi di contribuzione e di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823~art7 · fonte del testo