Se, in base alle disposizioni di uno dei due Stati contraenti, sussiste un diritto a prestazioni anche senza tener conto dell'articolo 17, e se non sussiste alcun diritto nei confronti dell'altro Stato anche tenendo conto dell'articolo 17, l'ente assicuratore del primo Stato liquida le prestazioni secondo le disposizioni per esso valevoli senza tener conto dell'articolo 18. Se successivamente un diritto a prestazioni sorge anche presso l'ente assicuratore dell'altro Stato contraente tenuto conto dell'art. 17, deve essere applicato l'articolo 18.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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