I familiari aventi diritto di un assicurato appartenente ad un ente assicuratore di uno dei due Stati contraenti ricevono, in caso di soggiorno nel territorio dell'altro Stato, le prestazioni dall'ente assicuratore competente per il luogo di soggiorno dei familiari stessi secondo le disposizioni per esso valevoli. In tal caso sono computati, per la durata massima delle prestazioni, i periodi durante i quali siano state gia' corrisposte prestazioni per lo stesso evento assicurativo. Le prestazioni sono a carico dell'ente assicuratore al quale appartiene l'assicurato. Tale ente assicuratore rimborsa all'ente assicuratore che ha concesso le prestazioni le spese sostenute; si applica, in conformita', l'articolo 10, paragrafo 2, secondo periodo, e paragrafo 3.
Testo vigente dal 10 settembre 1954
