(1) L'assicurato che ha un diritto a prestazioni nei confronti dell'ente assicuratore di uno dei due Stati contraenti e che, dopo il verificarsi dell'evento assicurativo, si reca nel territorio dell'altro Stato, conserva il diritto alle prestazioni qualora il competente ente assicuratore, prima del trasferimento, abbia consentito al trasferimento stesso. Tale consenso puo' essere negato solo per ragioni inerenti allo stato di malattia dell'assicurato. Per le prestazioni in caso di maternita' il consenso puo' essere dato anche prima che si verifichi l'evento assicurativo. L'ente assicuratore puo' concedere il consenso posticipatamente, qualora esistano le condizioni per la concessione del consenso stesso e l'assicurato non abbia potuto chiederlo, per motivi scusabili, prima del trasferimento. (2) L'assicurato conserva il diritto alle prestazioni nei confronti dell'ente assicuratore al quale egli appartiene anche se l'evento assicurativo si verifica nel territorio dell'altro Stato contraente. (3) Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano rispettivamente ai familiari aventi diritto.
Testo vigente dal 10 settembre 1954
