(1) I cittadini italiani nella Repubblica Federale di Germania e i cittadini tedeschi nella Repubblica italiana sono sottoposti alle legislazioni indicate nell'articolo 1. Essi hanno gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello Stato contraente nel cui territorio si trovano. (2) I cittadini italiani e tedeschi che si trovano nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che cessano o hanno cessato di appartenere ad una assicurazione dell'altro Stato, possono beneficiare dell'assicurazione volontaria nello Stato ove si trovano, alle stesse condizioni ed entro gli stessi termini degli assicurati che hanno cessato di appartenere all'assicurazione in vigore in tale Stato. A questo scopo sono totalizzati i periodi di assicurazione di cui si deve tener conto in entrambi gli Stati per il diritto all'assicurazione volontaria e senza tener conto se tali periodi derivino o siano derivati da un'assicurazione obbligatoria o volontaria. Se e' ammessa, in base alle disposizioni esistenti, la continuazione nell'assicurazione tedesca pensioni degli operai (assicurazione invalidita) o nell'assicurazione tedesca pensione degli impiegati (assicurazione degli impiegati), essa puo' essere effettuata soltanto per quel ramo di assicurazione nel quale l'assicurato rientra in base alla natura della occupazione da ultimo esercitata nella Repubblica italiana per la quale e' obbligatoria l'assicurazione.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 199/1985

    Questione inammissibile
    3 luglio 1985

    dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di assicurazioni sociali, resa esecutiva con legge 17 luglio 1954, n. 823, sollevata dal Pretore di Avellino, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, con ordinanza in data 20 gennaio 1980…

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 2 Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; c) Accordo aggiuntivo della Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953 · Art. 3 Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; c) Accordo aggiuntivo della Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823~art2 · fonte del testo