[1](1) La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile in Bonn. (2) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica sono scambiati. In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.

[2]Fatta in Roma, il 5 maggio 1953, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno ugualmente fede. Per la Repubblica Federale di Germania SAUERBORN Per la Repubblica italiana DOMINEDO'

[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri

[4]PICCIONI

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823~art40 · fonte del testo