[1]Paragrafo 1. La presente Convenzione sara' ratificata: gli strumenti di ratifica saranno scambiati, appena possibile, a Roma.

[2]Paragrafo 2. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dello scambio delle ratifiche.

[3]Paragrafo 3. La presente Convenzione e' fatta in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca. Ciascuno Stato riceve due originali, uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca che fanno ugualmente fede. In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e la hanno munita dei loro sigilli.

[4]Fatto a Vienna il 30 dicembre 1950. Per la Repubblica d'Austria VICTOR GEHRMAN

[5]Per la Repubblica italiana G. COSMELLI

[6]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[7]Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art46 · fonte del testo