(1) Se, in base alle disposizioni in vigore in uno dei due Stati contraenti, una prestazione derivante da assicurazioni sociali o proventi di altro genere o una attivita' lavorativa o un rapporto di assicurazione sociale hanno un effetto giuridico su un diritto a prestazioni di assicurazioni sociali, sull'obbligo assicurativo, sull'esenzione dall'assicurazione o sull'assicurazione volontaria, lo stesso effetto e' prodotto da analoghe prestazioni o altri proventi, da analoghe occupazioni o da analoghi rapporti assicurativi nell'altro Stato. (2) Tuttavia, se esistono proventi in uno Stato contraente che danno luogo, in base al paragrafo 1, alla riduzione o alla sospensione di prestazioni in entrambi gli Stati contraenti, questi proventi possono essere computati, nelle assicurazioni sociali di ciascuno Stato, agli effetti della riduzione o sospensione, solo per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi nell'assicurazione sociale italiana e tedesca, posti a base per il calcolo delle prestazioni.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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