Qualora le prestazioni per lo stesso evento assicurativo siano dovute dagli enti assicuratori di entrambi gli Stati contraenti, l'assicurato puo' pretendere, anche per i suoi familiari aventi diritto, le prestazioni soltanto da un ente assicuratore. E' obbligato alle prestazioni l'ente assicuratore dello Stato nel cui territorio l'assicurato si trova al momento del verificarsi dell'evento assicurativo.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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