[1]Articolo XI Definizioni

[2]Ai termini del presente Accordo, l'espressione "Paese partecipante" significa: 1. Ogni Paese firmatario del Rapporto del Comitato per la Cooperazione Economica Europea di Parigi in data 22 settembre 1947 ed i territori per i quali esso e' investito di responsabilita' internazionale ed ai quali e' stato applicato l'Accordo per la Cooperazione Economica concluso fra quel Paese ed il Governo degli Stati Uniti d'America, e 2. Ogni altro Paese (incluse qualsiasi delle zone di occupazione della Germania, ogni area soggetta ad amministrazione o controllo internazionale, ed il Territorio Libero di Trieste o ciascuna delle sue zone) che si trovi completamente o parzialmente in Europa, insieme ai territori che ne dipendono e che sono sotto la sua amministrazione; per tutto il periodo in cui tale Paese continua a partecipare alla Convenzione per la Cooperazione Economica Europea ed aderisce ad un programma comune di ripresa europea mirante all'attuazione degli scopi del presente Accordo.

Testo vigente dal 21 agosto 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1108~accordo-artxi · fonte del testo