[1]Articolo II Impegni di carattere generale
[2]1. Allo scopo di raggiungere la massima ripresa mediante l'impiego dell'assistenza somministrata dal Governo degli Stati Uniti d'America, il Governo italiane fara' del suo meglio per:
- A)adottare o mantenere le misure necessarie per assicurare l'uso efficace e pratico di tutte le risorse di cui dispone, ivi incluse:
- 1)quelle misure che possano essere necessarie per assicurare che le merci e i servizi ottenuti con l'assistenza fornita ai sensi di questo Accordo vengano usati per scopi che siano in armonia col presente Accordo, e per quanto possibile con gli scopi generali tracciati nei programmi forniti dal Governo italiano in appoggio alle richieste di assistenza da somministrarsi da parte del Governo degli Stati Uniti d'America;
- 2)l'osservazione e l'esame dell'uso di dette risorse attraverso un efficace sistema di osservazione continuativa approvato dall'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea e 3) nei limiti del possibile, misure per localizzare, identificare e destinare all'uso appropriato nel perseguimento del comune programma di ripresa europea, i beni ed i relativi frutti appartenenti a cittadini italiani e che siano situati negli Stati Uniti d'America, nei loro territori o possedimenti. Nulla in questa clausola impone qualsiasi obbligo al Governo degli Stati Uniti d'America di prestare assistenza nell'effettuazione di tali misure o al Governo italiano di far uso di tali beni;
- B)promuovere lo sviluppo della produzione industriale e agricola su sane basi economiche; raggiungere quelli obiettivi di produzione che possano venire stabiliti attraverso l'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea; e quando desiderato dal Governo degli Stati Uniti d'America - comunicare a quel Governo proposte dettagliate per opere specifiche che il Governo italiano intenda porre in atto e da attuarsi in larga parte mediante l'assistenza: resa disponibile ai sensi del presente Accordo, ivi inclusi, ogni qualvolta cio' sia possibile, progetti per l'aumentata produzione di generi alimentari, acciaio e mezzi di trasporto;
- C)stabilizzare la propria, moneta, fissare o mantenere un tasso di cambio effettivo, pareggiare appena possibile il bilancio dello Stato, creare o mantenere la stabilita' finanziaria interna ed in generale ristabilire o mantenere la fiducia nel proprio sistema monetario; e
- D)cooperare con altri Paesi partecipanti al fine di facilitare e stimolare un reciproco scambio di merci e servizi fra i Paesi partecipanti e con altri Paesi, e ridurre le barriere commerciali pubbliche e private fra di essi e con altri Paesi. 2. Prendendo in considerazione l'art. 8 della Convenzione per la Cooperazione Economica Europea tendente alla piena ed efficace utilizzazione della mano d'opera disponibile nei vari Paesi partecipanti, il Governo italiano, tenendo in debito conto l'urgenza e l'importanza del proprio problema di mano d'opera esuberante, accordera' benevola considerazione alle proposte fatte congiuntamente con l'Organizzazione Internazionale dei Rifugiati miranti alla massima possibile utilizzazione della mano d'opera disponibile in qualsiasi dei Paesi partecipanti e aventi lo scopo di raggiungere i fini del presente Accordo. 3. Il Governo italiano adottera' le misure che ritiene opportune e cooperera' con altri Paesi partecipanti ai fine di evitare che da parte di imprese commerciali private o pubbliche si usino metodi o intese di affari che influiscano sul commercio internazionale nel senso di intralciare la concorrenza, di limitare l'accesso ai mercati o di fomentare controlli monopolistici, ogni qual volta tali metodi o intese abbiano l'effetto di intralciare il raggiungimento del comune programma di ripresa europea.
Testo vigente dal 21 agosto 1948
