[1]Articolo XII Entrata in vigore, emendamenti, durata

[2]1. Questo Accordo entrera' in vigore alla data di oggi. Subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, esso rimarra' in vigore fino al 30 giugno 1953, e, salvo che almeno sei mesi prima del 30 giugno 1953 uno dei due Governi abbia notificato per iscritto all'altro l'intenzione di porre termine all'Accordo in quella data, esso rimarra' successivamente in vigore fino allo spirare di sei mesi dalla data in cui sia avvenuta tale notifica. 2. Qualora durante il periodo di validita' del presente Accordo uno dei due Governi consideri che abbia avuto luogo un mutamento radicale delle condizioni fondamentali su cui si basa il presente Accordo esso ne dara' notifica per iscritto all'altro Governo e conseguentemente i due Governi si consulteranno allo scopo di concordare circa l'emendamento, la notifica o la cessazione del presente Accordo. Qualora tre mesi dopo tale notifica i due Governi non si siano accordati circa l'azione da svolgersi in quelle circostanze, ciascun Governo potra' notificare per iscritto all'altro la propria intenzione di porre termine al presente Accordo. In tal caso, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il presente Accordo avra' termine in uno dei due casi seguenti:

  • a)sei mesi dopo la data di detta notifica dell'intenzione di porvi termine, o
  • b)dopo quel periodo piu' breve che possa essere convenuto come sufficiente per assicurare che gli obblighi del Governo italiano sono stati adempiuti per quanto si riferisce a qualsiasi assistenza che possa, continuare ad essere fornita dal Governo degli Stati Uniti d'America posteriormente alla data, di tale notifica; a condizione, tuttavia, che l'articolo V ed il paragrafo 3 dell'articolo VII rimangano in vigore sino a due anni dopo la data di tale notifica dell'intenzione di porre termine all'Accordo, ma non oltre il 30 giugno 1953. 3. Accordi ed intese sussidiarie stipulati in dipendenza del presente Accordo potranno rimanere in vigore oltre la data di scadenza del presente Accordo ed il periodo di efficacia di tali accordi ed intese sussidiarie sara' regolato dalle loro proprie clausole. L'articolo IV restera' in vigore fino a quando tutte le somme in moneta italiana che debbono essere depositate in conformita' delle clausole del predetto articolo siano state utilizzate come disposto nell'articolo stesso. 4. Il paragrafo 2 dell'articolo III rimarra' in vigore fino a che i pagamenti a garanzia di cui e' cenno in detto Articolo siano stati effettuati dal Governo degli Stati Uniti d'America. 5. L'Annesso al presente Accordo forma parte integrante dello stesso. 6. Il presente Accordo puo' essere emendato in qualsiasi tempo mediante Accordo fra i due Governi. 7. Il presente Accordo verra' registrato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

[3]In fede di che i rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, ambedue i testi facenti fede, addi' 28 giugno 1948. Per il Governo degli Stati Uniti d'America JAMES CLEMENT DUNN Per il Governo italiano SFORZA

[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[5]Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Testo vigente dal 21 agosto 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1108~accordo-artxii · fonte del testo