[1]Articolo XXVII

[2]1. Il presente Trattato sara' ratificato; lo scambio delle ratifiche avra' luogo a Roma al piu' presto possibile. 2. Il presente Trattato entrera' in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche e rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni da quel giorno. 3. A meno che un anno prima dello spirare del predetto periodo di dieci anni una delle Alte Parti Contraenti notifichi per iscritto all'altra Alta Parte Contraente la sua intenzione di porre termine al presente Trattato alla scadenza del predetto periodo, il Trattato rimarra' in vigore ulteriormente fino ad un anno dalla data nella quale una delle due Alte Parti Contraenti avra' notificato per iscritto la sua intenzione di porvi termine. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto in doppio esemplare nelle lingue italiana ed inglese, entrambe ugualmente autentiche, a Roma, il giorno due Febbraio mille novecento quarantotto. Per il Governo degli Stati Uniti d'America JAMES CLEMENT DUNN Per il Governo italiano SFORZA

[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[4]Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Testo vigente dal 12 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385~artxxvii · fonte del testo