Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. 1. Le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove entrano in vigore al momento della loro adozione da parte dell'Assemblea di Stati Parti a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

  • 2)Possono essere proposti emendamenti alle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove da parte di:
  • a)ogni Stato Parte,
  • b)i giudici agenti a maggioranza assoluta,
  • c)il Procuratore. Tali emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati parti. 3. Dopo l'adozione delle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, nei casi di emergenza in cui una determinata situazione sottoposta alla Corte non e' prevista da dette Regole i giudici possono a maggioranza di due terzi stabilire regole provvisorie che si applicheranno fino a quando l'Assemblea degli Stati parti nella sua riunione ordinaria o straordinaria successiva non le adotti le modifichi o le respinga. 4. Le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, le relative modifiche e le regole provvisorie sono conformi alle norme del presente Statuto. Gli emendamenti alle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, nonche' le regole provvisorie non si applicano retroattivamente a scapito della persona oggetto di un'inchiesta di azioni giudiziarie o di condanna. 5. In caso di conflitto fra lo Statuto ed il regolamento di procedura e di prova, prevale lo Statuto.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art51 · fonte su Normattiva