della Corte 1. I giudici adottano a maggioranza assoluta, secondo il presente Statuto ed il Regolamento di procedura e di prova, il Regolamento della Corte necessario per garantire il funzionamento quotidiano della stessa. Questo regolamento deve essere compatibile con lo Statuto e con le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. 2. Il Procuratore ed il Cancelliere sono consultati per l'elaborazione del Regolamento della Corte e di ogni emendamento relativo. 3. Il Regolamento della Corte ed ogni emendamento relativo acquisiscono effetto sin dal momento della loro adozione, a meno che i giudici non decidano diversamente. Immediatamente dopo essere stati adottati, essi saranno comunicati agli Stati Parti per osservazioni. Essi rimangono in vigore se la maggioranza degli Stati Parti non formula obiezioni al riguardo entro sei mesi.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art52 · fonte su Normattiva