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[1]Il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti, e delle vedove di guerra con prole, istituito coll'articolo 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, e' aumentato da 5 a 15 centesimi, con effetto dal 1° gennaio 1922 per le imposte dirette sui beni rustici, i fabbricati e i redditi di ricchezza mobile, e con effetto dal 1° luglio 1921 per le tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1920.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Meda - Bonomi - Sechi - Facta.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 agosto 1921, n. 1178
1con decorrenza dal 1 gennaio 1922
La L. 20 agosto 1921, n. 1178 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, di cui agli articoli 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, e 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e' portato a 20 centesimi, limitatamente alle tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze con effetto dal 1° gennaio 1922".
Testo in vigore dal 22 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
